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Reclami e Risoluzione delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo tramite il form presente in questa pagina oppure a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta o a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata - ai seguenti indirizzi:
Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Ufficio Reclami
via Aurelia, 11 - Donoratico (LI) 57022
Fax: 0565/778742
e-mail: reclami@castagnetobanca.it
pec: reclami@pec.castagnetobanca.it
La Banca è tenuta a rendere note al Cliente le modalità di trattazione del reclamo su richiesta da parte di quest’ultimo o, in ogni caso, al momento della conferma di avvenuta ricezione del reclamo.
La Banca deve rispondere:
Con riferimento ai reclami relativi a polizze assicurative collocate dalla Banca, laddove la contestazione oggetto del reclamo sia relativa ad una condotta della compagnia assicurativa o alla polizza assicurativa, il reclamo potrà essere presentato direttamente alla compagnia assicurativa ai recapiti dell'ufficio reclami della stessa indicati nella documentazione pre-contrattuale nonchè nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto assicurativo a cui la cointestazione si riferisce.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a uno dei seguenti soggetti:
Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, del D.lgs. 4 marzo 2010, n.28 e sue successive modificazioni, l'esperimento del procedimento di mediazione, in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
DI SEGUITO SONO MESSI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE:
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio, oltre che degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative (ossia relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra un professionista ed un consumatore residenti nell’Unione Europea).
Solo i risparmiatori (dunque gli investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali) possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro. In caso di domande risarcitorie, l’Arbitro riconosce all’investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui sopra, con esclusione dei danni non patrimoniali.
Gli intermediari sono obbligati ad aderire all’ACF.
L’ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. È uno strumento che consente all’investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.
Il ricorso infatti può essere proposto dall’investitore, personalmente o tramite un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero un procuratore, quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari dal medesimo rapporto controverso.
La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF (www.acf.consob.it), seguendo la relativa procedura guidata.
Il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'ACF è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell’ipotesi in cui siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.
La decisione dell’ACF non è vincolante per l’investitore, che mantiene inalterato il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
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